ORDINE NAZIONALE degli UFOLOGI

 

CODICE DI DEONTOLOGIA UFOLOGIA

TITOLO I

Oggetto e campo di applicazione

Art.1 – Definizione – Il codice di Deontologia Ufologica contiene principi e regole che l’Ufologo, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ufologi, deve osservare nell’esercizio dell’attivitā. Il comportamento dell’Ufologo, anche al di fuori di tale esercizio, deve essere consono al decoro e alla dignitā dello stesso. L’Ufologo č tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilitā disciplinare.

Art.2 – Potestā disciplinare – Sanzioni – L’inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Ufologica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio dell’attivitā ufologica, sono punibili con le seguenti sanzioni disciplinari:

b) Censura verbale

c) Censura scritta

d) Sospensione dall’Ordine limitata nel tempo

e) Radiazione dall’Ordine

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravitā degli atti. In osservanza della legge sulla privacy, i nominativi degli ufologi sanzionati non verranno pubblicati o resi disponibili presso la banca dati dall’Ordine.

 

TITOLO II

Doveri generali dell’ufologo

Art.3 - Doveri dell’ufologo – Dovere dell’ufologo č di perseguire, come scopo esclusivo, la ricerca scientifica in campo ufologico, applicando le leggi, le metodiche ed i protocolli approvati dalla Comunitā Scientifica Internazionale.

Art.4 – Libertā e indipendenza dell’ufologia – L’esercizio dell’ufologia č fondato sulla libertā e indipendenza della stessa.

Art.5 – Esercizio dell’attivitā ufologica – L’ufologo, nell’esercizio di tale attivitā, deve attenersi alle conoscenze scientifiche in proprio possesso, evitando di colmare eventuali lacune scientifiche nell’esposizione di fenomeni ufologici da lui o da terzi esaminati, con l’inserimento di elementi di natura politica, spirituale, religiosa, esoterica o di qualunque altra disciplina non scientifica, ed ispirarsi ai valori etici fondamentali.

Art.6 – Limiti dell’attivitā ufologica – In nessun caso l’ufologo deve abusare del suo status. Inoltre non puō avvalersene per promuovere la propria attivitā professionale e lavorativa in genere.

Art.7 – Segreto professionale – L’ufologo deve mantenere il segreto su tutto ciō che gli č confidato o che puō conoscere in ragione del suo status e che non č pertinente alla ricerca e all’investigazione dei fenomeni ufologici.

Art.8 – Documentazione e tutela dei dati – L’ufologo deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi informatici. L’informazione a terzi č ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dalla persona interessata o dal suo legale rappresentante.

Art.9 – Comunicazione e diffusione di dati – Nella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone coinvolte in fenomeni di natura ufologica, anche se destinati ad Associazioni, Enti o Autoritā che svolgono attivitā ufologica, l’ufologo deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale o preventivamente acquisire il consenso dell’interessato o dei suoi legali rappresentanti. La rivelazione assume particolare gravitā quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri ed č soggetta a provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine oltre a quelli previsti dalla legge. L’ufologo puō diffondere notizie alla stampa e agli altri organi di informazione solo dopo aver acquisito il consenso del Presidente dell’Ordine o della eventuale Associazione di appartenenza; puō acquisirlo anche da un’Associazione alla quale non risulti iscritto, purchč riconosciuta dall’Ordine. Costituiscono carattere di eccezionalitā solo le notizie che abbiano natura di particolare urgenza e/o gravitā; in tal casi, la comunicazione all’Ordine o all’Associazione di appartenenza puō essere fornita successivamente agli organi di informazione e, comunque, in tempi brevi.

Art.10 – Appartenenza ad Associazioni Ufologiche – L’ufologo iscritto all’Albo puō essere membro di Associazioni riconosciute dall’Ordine; l’eventuale appartenenza ad Associazioni Ufologiche non riconosciute comporta la cancellazione dall’Albo o la non iscrizione allo stesso. Viceversa, l’iscrizione all’Albo degli Ufologi non č subordinata ad alcuna appartenenza ad Associazioni o Club Ufologici. L’appartenenza ad una Associazione Ufologica riconosciuta dall’Ordine non esime l’Ufologo dall’obbligo morale dell’iscrizione all’Albo degli Ufologi e, comunque dall’osservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Ufologica.

 

TITOLO III

Rapporti con i colleghi

Art.11 – Rispetto reciproco – Il rapporto tra gli ufologi deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione delle rispettive competenze. Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito. L’ufologo deve collaborare con i colleghi senza fini di lucro, salvo il diritto al recupero delle spese sostenute. L’ufologo deve essere solidale con i colleghi sottoposti ad ingiuste accuse. L’appartenenza ad Associazioni Ufologiche diverse non esime l’ufologo dall’osservanza di tali principi.

Art.12 - Rapporti con l’Ordine Nazionale degli Ufologi – L’ufologo č obbligato a prestare la massima collaborazione e disponibilitā nei rapporti con il proprio Ordine, tra l’altro ottemperando alle convocazioni del Presidente. L’ufologo che cambia residenza, trasferisce in altra provincia la sua attivitā o modifica le sue competenze ufologiche, o non manifesta pių interesse per l’ufologia, č tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio Nazionale dell’Ordine. L’Ordine Nazionale degli Ufologi recepisce queste modificazioni al fine di ottenere un Albo aggiornato. L’ufologo e le Associazioni Ufologiche riconosciute sono tenuti a comunicare al Presidente dell’Ordine eventuali infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione fra colleghi. Nell’ambito del procedimento disciplinare la mancata collaborazione e disponibilitā dell’ufologo convocato dal Presidente dell’Ordine costituisce ulteriore elemento di valutazione a fini disciplinari. L’ufologo eletto negli organi istituzionali dell’Ordine deve adempiere all’incarico con diligenza e imparzialitā nell’interesse della comunitā ufologica, dei rapporti con la popolazione, le istituzioni e la scienza ufficiale.

TITOLO IV

Ordine Nazionale degli Ufologi

Art.13 – Finalitā – L’Ordine Nazionale degli Ufologi svolge i seguenti compiti:

a) vigilare sul rispetto delle norme contenute nel predente Codice di Deontologia Ufologica.

b) mantenere aggiornato l’Albo degli Ufologi.

c) costruire, ricercare e mantenere rapporti, improntati sul reciproco rispetto e collaborazione, con le Istituzioni, le Autoritā, la popolazione, la comunitā scientifica e i mezzi di comunicazione.

d) Difendere i propri iscritti ingiustamente accusati.

e) Premiare coloro i quali, a vario titolo, si siano distinti nella ricerca ufologica.

f) Istituire e patrocinare corsi di formazione e di aggiornamento nella ricerca ufologica, congressi, conferenze, ecc., adoperando la massima imparzialitā nell’individuare coloro che saranno chiamati a svolgere tali compiti, e utilizzando, come criteri esclusivi di scelta, la disponibilitā, la competenza e la serietā degli individui.

g) Istituire Commissioni su particolari campi della ricerca ufologica, mantenendo i criteri espressi nel punto precedente.

Art.14 – Organi Istituzionali dell’Ordine Nazionale degli Ufologi – Sono Organi Istituzionali dell’Ordine:
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine e il Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine č costituito da:

a) Presidente

b) Vice Presidente

c) Segretario

d) Tesoriere

e) N. 5 (cinque) Consiglieri estensibili a 7 (sette)

Il Collegio dei Sindaci Revisori č costituito da:

a) Presidente

b) N. 2 (due) Membri

c) N. 2 (due) Supplenti

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine viene eletto ogni 5 (cinque) anni dall’Assemblea Generale degli iscritti in regola con il pagamento delle quote annuali; in tale circostanza, il Consiglio proporrā una propria lista di candidati. Ogni iscritto in regola con i pagamenti e che non abbia ricevuto provvedimenti disciplinari puō proporre la propria o altrui candidatura. Il Consiglio Nazionale degli Ufologi viene convocato almeno 3 (tre) volte l’anno e nei casi che rivestono particolare urgenza o gravitā. Non possono far parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine, per evidenti motivi legati al conflitto di interesse, Presidenti, Responsabili, Coordinatori, Segretari e Tesorieri di Associazioni Ufologiche a carattere nazionale, regionale, provinciale o cittadino. Ogni Associazione non puō avere pių di due iscritti all’interno del Consiglio dell’Ordine (tre in caso di estensione dei Consiglieri da cinque a sette).

E’ prevista, da parte del Consiglio dell’Ordine, la nomina di un Presidente Onorario, da scegliersi Fra le personalitā di rilievo che si sono distinte, in ambito nazionale o internazionale, nella ricerca Ufologica.

 

 GIURAMENTO DELL’UFOLOGO

 

Consapevole dell’importanza e della solennitā dell’atto che compio e dell’impegno che assumo giuro:

- di esercitare l’Ufologia in libertā e indipendenza di giudizio e comportamento

- di mettere a disposizione dell’Ufologia, laddove sia necessario o richiesto, le mie conoscenze e capacitā scientifiche, culturali e professionali

- di perseguire, come scopo esclusivo, la ricerca scientifica in campo ufologico, applicando le leggi, le metodiche ed i protocolli approvati dalla comunitā scientifica internazionale

- di evitare, anche al di fuori dell’attivitā ufologica, ogni atto o comportamento che possano ledere il prestigio e la dignitā della categoria

- di rispettare i colleghi iscritti all’Albo, anche in caso di divergenza d’opinione o di appartenenza ad Associazioni Ufologiche diverse

- di non iscrivermi ad associazioni ufologiche non riconosciute dall’Ordine degli Ufologi

- di non inserire elementi di natura politica, spirituale, religiosa, esoterica o di qualunque altra disciplina non scientifica allo scopo di supportare, sostenere o colmare lacune nell’esposizione dei fenomeni ufologici

- di osservare il segreto su tutto ciō che mi č confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell’ambito della ricerca e dell’investigazione dei fenomeni ufologici e che non č pertinente a tali scopi

- di informare, in presenza di un fenomeno ufologico, i mezzi di comunicazione soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione dall’Ordine e dall’eventuale Associazione di appartenenza

 

 

Autore: dr. Maurizio Sorbello – 2006

 

Autore: dr. Maurizio Sorbello – via Enrico Ferri, 18 – 95125 Catania – mail: mausor@yahoo.com