Centro
Ufologico Nazionale
Codice etico di comportamento
per gli inquirenti del CUN
Questo "codice di comportamento" è
stato originariamente redatto in Gran Bretagna, fra il 1981 e il 1982, ed adottato dalle
principali organizzazioni ufologiche britanniche, fra cui in particolare la UFO
Investigators Network (UFOIN) e la British UFO Research Association (BUFORA).
La sua prima stesura è stata poi aggiornata varie volte. La versione
che segue è quella concordata dai membri fondatori della UFOIN nel 1999. Essa costituisce
una base fondamentale delle attività di questo gruppo di inquirenti, i cui membri devono
sottoscriverlo ed adottarlo.
Tale codice è stato adottato dal Centro Italiano Studi Ufologici (22
ottobre 2001) e dal Centro Ufologico Nazionale (maggio 2005)
Generalità
- Il codice di comportamento è destinato a offrire indicazioni, consigli e -quando
necessario- azioni obbligatorie, al fine di difendere una ricerca razionale, obiettiva ed
etica sugli UFO e sui testimoni UFO.
- La versione che segue rappresenta per il CUN una serie fondamentale di principi che
debbono essere seguiti da tutti gli iscritti dell'associazione.
- Tutti gli investigatori del CUN dovrebbero conformarsi quanto più possibile al codice
di comportamento. Chiunque può portare all’attenzione del consiglio direttivo del
CUN una presunta infrazione del codice da parte di un suo iscritto. Sia la parte lesa sia
l'iscritto CUN accusato avranno l’opportunità di presentare una dichiarazione al
consiglio direttivo del CUN, che deciderà sull'eventuale applicazione delle sanzioni
previste dallo statuto del CUN.
Definizioni
Eccetto che nei casi specificati, le parole avranno il significato
d’uso comune, e tutti i casi di dubbia interpretazione saranno risolti ricorrendo al Dizionario
Zingarelli della lingua italiana.
- I riferimenti a termini usati al singolare includono l’uso al plurale, e viceversa.
- "Deve" indica un’azione obbligatoria da parte dell’investigatore.
(c ) "Dovrà" o "dovrebbe" indicano azioni fortemente
raccomandate (ma discrezionali) da parte dell’investigatore.
- "Auspicabile" indica l’azione da preferirsi da parte
dell’investigatore.
- Un "rapporto originale" è il rapporto fatto e archiviato
dall’investigatore ed esso può contenere materiale confidenziale.
- Una "versione editata" è quella autorizzata per la distribuzione
generalizzata e per la pubblicazione, ed essa può esser stata soltanto editata o anche
riscritta. Essa non deve includere nessun tipo di materiale confidenziale.
- "Informazioni confidenziali" sta ad indicare quelle informazioni che non
devono essere diffuse secondo le norme sulla riservatezza personale (c.d. privacy),
come pure il materiale giudicato confidenziale ai sensi delle disposizioni del presente
codice di comportamento.
- Il termine "pubblicazione" include i periodici ufologici e d’altro tipo,
i quotidiani, le circolari, i comunicati stampa, i libri ed i mezzi di comunicazione
elettronica (posta elettronica, siti Web, ecc.).
Codice di comportamento
Questo codice di comportamento consiste di tre sezioni:
- Responsabilità nei confronti del testimone;
- Responsabilità nei confronti del pubblico;
- Responsabilità nei confronti dell’ufologia.
1. Responsabilità verso il testimone
- L’identità di un testimone di un evento UFO deve essere ritenuta confidenziale e
non può essere resa nota -in specie ai mezzi di comunicazione di massa quali le
televisioni ed i quotidiani- a meno che dal testimone non si sia ottenuto uno specifico e
recente consenso al riguardo. Il materiale confidenziale comprende il nome del testimone,
il suo indirizzo di casa e del posto di lavoro, i numeri telefonici e altri dati da cui si
potrebbe risalire all’identità del testimone stesso.
- Il testimone dovrebbe essere informato circa le potenziali conseguenze della diffusione
pubblica di dettagli come quelli di cui sopra. La sua decisione sull’eventuale
diffusione deve essere considerata come fondamentale.
- Per quanto possibile, tutte le interviste dovrebbero essere effettuate previo
appuntamento. Se un testimone rifiuta di collaborare in maniera diretta tramite intervista
o appuntamento, la sua volontà deve essere accettata.
- E’ auspicabile che tutte le interviste siano condotte da due investigatori e che
nel caso il testimone sia una donna o un minore di anni sedici uno dei presenti sia una
donna.
- Qualsiasi richiesta da parte del testimone (o, nel caso di un minore, di un genitore o
di chi ne fa le veci) perché un terzo sia presente durante un’intervista deve essere
onorata.
- Se il testimone rifiuta di cooperare in un certo modo, o di incontrare un altro
investigatore, la sua decisione deve essere accettata, dato che la scelta di ulteriori
contatti risiede nel testimone stesso.
- Un investigatore non deve entrare o cercare di entrare in una proprietà privata senza
il permesso del proprietario, del conduttore (o dell’occupante) o di un pubblico
ufficiale a tal fine autorizzato.
- Qualsiasi danno a una proprietà causato da un investigatore nel corso della sua
indagine (e per la quale l’investigatore ammetta la propria responsabilità) sarà
risarcito da quell’investigatore senza la necessità che gli sia formulata una
specifica richiesta.
- Tecniche specialistiche o attrezzature insolite per il testimone devono essere usate
durante l’intervista soltanto dietro consenso esplicito (che dovrebbe essere ottenuto
per iscritto). L’utilizzo di tale o tali ausili dovrebbe essere limitato alle
interviste condotte da professionisti qualificati forniti di autorizzazione all’uso
di tali metodi.
- Se lo richiede, testimone ha il diritto di essere informato delle conclusioni raggiunte
dall’indagine.
- Dovrebbe sempre essere attribuita la debita attenzione alla salute ed al benessere del
testimone. Se si suppone che egli possa soffrire a causa della prosecuzione delle
attività di indagini esse devono essere sospese o completamente abbandonate.
- Il CUN considera le tecniche di regressione ipnotica del tutto inopportune in occasione
delle indagini sui casi ufologici. Esse non devono mai essere usate. Se un testimone si
rivolgesse a un investigatore del CUN richiedendo tale metodo, l'investigatore è
obbligato a spiegare le ragioni della nostra decisione di non utilizzare tale tecnica e
deve mettere al corrente il testimone del dibattito che nella psicologia riconosciuta è
in corso sulla sua natura, sui possibili effetti a lunga scadenza di essa -come
l’adattamento della memoria- e del nostro divieto assoluto di usarla. Se il testimone
insistesse ulteriormente, non dovrebbe essere indirizzato a nessun ufologo, ma ad un
medico professionista qualificato. Se il testimone decidesse ancora di procedere con la
regressione ipnotica attraverso un’altra strada, l’indagine da parte del CUN
deve essere conclusa.
2. Responsabilità nei confronti del pubblico
- Tutti gli investigatori devono cooperare in maniera completa con le forze di polizia e
con qualsiasi altro ente pubblico, in particolare in quelle circostanze che possano
riguardare la sicurezza nazionale oppure la vita, la morte e l’integrità di altre
persone.
- Se durante un’indagine s’incontra una situazione che è, o che può diventare
pericolosa per il pubblico, o che potrebbe causare danni a dei beni di proprietà di
terzi, l’investigatore deve senza alcun indugio notificarla alla polizia o ad altri
enti preposti e intraprendere tutti i passi ragionevoli per la difesa dei beni pubblici e
privati.
- Si ricorda agli investigatori che essi non godono di alcun privilegio, e che potrebbero
essere richiesti di rivelare informazioni confidenziali davanti ad un tribunale. Se
dovesse intervenire tale circostanza, le altre clausole del codice di comportamento sono
temporaneamente sospese.
- Gli investigatori del CUN devono in qualsiasi momento soppesare le loro responsabilità
nell’informare il pubblico sulla questione UFO, di contro alle richieste spesso
contraddittorie da parte dei mezzi di comunicazione di massa. Dovrebbero essere evitate
l’emissione di affermazioni non adeguatamente sostenute, l’espressione di teorie
carenti di prove e di speculazioni non obiettive circa casi ufologici. Se si cogliesse
l’opportunità di offrire una prospettiva razionale per il fenomeno grazie a mezzi
rivolti al pubblico, dovrebbe sempre esser rammentato che si rappresenta sia il CUN sia la
ricerca scientifica sugli UFO. Ci si dovrà perciò sforzare di farlo in maniera
responsabile.
- La credibilità di un testimone o di un collega non dovrebbe essere contestata in
pubblico a meno che le prove e l’interesse generale non presentino una necessità
schiacciante. Se necessario, si dovrà sempre essere disposti a giustificare tale azione
davanti al consiglio direttivo del CUN.
3. Responsabilità nei confronti dell’ufologia
- La libera circolazione dell’informazione non dovrebbe essere limitata per fini di
lucro individuale. Gli investigatori del CUN informeranno i colleghi dei loro lavori in
corso e ne consentiranno l’utilizzo in pubblicazioni da parte di altri membri
responsabili della comunità ufologica. Ciò è soggetto alla condizione che anche le
altre parti siano disponibili ad attribuire il dovuto credito alla fonte da cui
l’informazione proviene. I membri del CUN possono usare l’informazione per i
loro scopi (ad esempio per scrivere articoli e libri), ma non devono ritardare
ingiustamente il rilascio delle informazioni alla comunità ufologica per perseguire tali
scopi.
- Ai colleghi e alle altre fonti dal cui lavoro avete tratto informazioni deve sempre
essere attribuito il dovuto merito, tranne che essi espressamente abbiano chiesto di non
essere identificati.
- Quando possibile, le interviste condotte durante un’indagine dovrebbe essere
registrate su audiocassetta, videocassetta o con altre attrezzature di registrazione.
Tuttavia, se il testimone (o i suoi tutori nel caso di un minore) obiettasse
all’utilizzo di un registratore, la documentazione scritta dovrebbe essere la più
dettagliata che le circostanze permettono. Essa dovrebbe inoltre essere trascritta in
maniera adeguata nel più breve tempo possibile dall’intervista.
- Tutti i rapporti sui casi ufologici dovrebbero indicare le persone presenti durante
qualsiasi intervista, il loro status e la loro relazione con il testimone o i testimoni.
- Qualsiasi informazione confidenziale a causa di fatti inerenti a questo codice non deve
essere resa disponibile nel rapporto editato. Solo il rapporto editato dovrebbe essere
reso disponibile per uso esterno.
- L’identità di un testimone deve essere considerata confidenziale e non deve essere
inclusa nel rapporto editato a meno che il testimone non prenda lui stesso
l’iniziativa di palesarsi. Qualsiasi dubbio persistente sulla difesa del testimone
dovrebbe prevalere su qualsiasi altra considerazione. Per difendere in pieno il testimone
che occupi posizioni lavorative delicate, gli investigatori potrebbero ritenere necessario
di non rivelare ad alcuni settori del mondo ufologico dettagli relativi al momento, alla
località e ad altre circostanze concernenti l’episodio, in specie quelli che
potrebbero far risalire ad un testimone che ha richiesto di non rivelare la propria
identità.
- La priorità principale di ogni indagine dev’essere di consentire ad un testimone
di riferire quanto ha da dire senza alcun intervento esterno. Un investigatore non
dovrebbe discutere con un testimone di proprie teorie personali riguardo al caso o al
fenomeno durante l’indagine iniziale. Se tali punti fossero discussi in seguito, si
dovrebbe sottolineare che si tratta di teorie, ed esse dovrebbero essere sostenute con
qualsiasi prova disponibile. Nel rapporto alla comunità ufologica le teorie personali
circa un testimone o un caso dovrebbero essere chiaramente indicate come tali e separate
dai fatti principali relativi all’indagine.
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